ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
GLI ORGANI
Art. 7
Norme generali
1. Sono organi istituzionali di governo del Comune il Consiglio
Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco e il Consiglio sono organi istituzionali elettivi e
durano in carica cinque anni.
3. La Giunta è nominata dal Sindaco.
4. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza
democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e
delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della
legge.
5. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed
i rapporti fra gli organi istituzionali, per realizzare una
efficiente ed efficace forma di governo della collettività
comunale.
Art. 8
Pari opportunità
1. Ai fini della promozione di azioni positive per le pari
opportunità fra uomo e donna, il Consiglio Comunale
può istituire una apposita Commissione comunale speciale,
presieduta da un Consigliere della minoranza.
2. Compatibilmente con la composizione del Consiglio Comunale e con
le altre norme statutarie deve essere assicurata in seno alla
Commissione predetta nonché in seno alla Giunta Comunale e
negli altri organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e
istituzioni da esso dipendenti, la presenza di entrambi i
sessi.
Art. 9
Pubblicità delle spese elettorali
1. Contestualmente alla presentazione delle candidature alla carica
di Sindaco, deve essere depositata presso la Segreteria comunale
una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale
previste dal candidato Sindaco e dalla lista collegata. La
dichiarazione è sottoscritta dai presentatori e rimane
affissa all'albo pretorio comunale sino al cinquantesimo giorno
successivo al termine della campagna elettorale.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, deve essere
depositato presso la Segreteria comunale il rendiconto delle spese
per la campagna elettorale effettuate dai candidati alla carica di
Sindaco e di Consigliere comunale.
3. Il rendiconto è sottoscritto da tutti i candidati
iscritti in ciascuna lista e dai candidati alla carica di Sindaco.
Nel giorno successivo al deposito, il rendiconto viene affisso
all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10
Elezione del Consiglio Comunale
1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il
numero dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità ed
eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati
dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio
la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa
e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla
sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è
attribuita al Sindaco.
Art. 11
Competenza del Consiglio Comunale
A) Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico e
amministrativo. Stabilisce la programmazione generale dell'ente e
adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente
l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale,
comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi
elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi
costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di
collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che regolano la disciplina dei tributi e delle
tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale,
ai bilanci, ai programmi di investimento; agli atti che incidono
sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla
definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e
gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed
a quelli di programmazione attuativa;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
f) agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati
del Comune presso enti, aziende e istituzioni (di cui all'art. 32
1° comma lettera n) L. 142/1990 e successive modifiche e
integrazioni).
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione generale e
finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma
e intervento i risultati che costituiscono gli obiettivi della
gestione dell'ente e determina i tempi per il loro
conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali
approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed
adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare,
l'attività degli altri organi elettivi e l'operato
dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di
governo proposti dal Sindaco.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da
parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti
abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere
finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la
gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini
del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della
pluralità di opinione, la sensibilità e gli
orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di
carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare,
con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che
interessano la comunità nazionale.
6. Il Consiglio può altresì incaricare, con compiti
di istruttoria, singoli Consiglieri, a riferire su determinati temi
che esigono indagini ed esami speciali.
B) Funzioni di controllo politico-amministrativo
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo
politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal
presente Statuto, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e
coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio
di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti,
interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso
partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente
comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti
e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti
di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei
soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi
generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali
approvati, per accertare che l'azione complessiva
dell'Amministrazione della comunità persegua i principi
affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. Viene istituito un sistema di controllo interno della gestione,
impostato secondo i criteri e con gli strumenti e le
modalità previsti dal Regolamento di contabilità.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo
stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le
modalità appresso indicate:
a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del
bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti
meritevoli di particolare esame;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico
finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato
dell'esercizio;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo
economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali
proposte;
d) partecipando collegialmente o inviando un proprio membro con
funzioni di relatore, alle adunanze del Consiglio Comunale relative
all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella
persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà
invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su
particolari argomenti.
6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri
enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è
esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la
collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro
ordinamenti.
Art. 12
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco,
sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte
del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30
settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio
provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo e comunque nel
periodo che intercorre tra il terzo e il sesto mese antecedente la
scadenza del mandato elettorale, il Sindaco presenta all'organo
consiliare il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio,
previo esame del grado di realizzazione degli interventi
previsti.
Art. 13
Prerogative e compiti dei Consiglieri
Comunali
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei
Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà
d'opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui
provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno
preso parte alla votazione, astenendosi, oppure che abbiano
espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente
richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal
Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voto sono esercitate dal più anziano di
età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per
tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo,
il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze
maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con atto
scritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a
comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il
Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine,
il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere
interessato.
Le assenze possono essere giustificate al Sindaco anche
verbalmente.
La terza assenza consecutiva, dopo due assenze non giustificate,
deve essere giustificata obbligatoriamente per iscritto. Nello
stesso modo vanno giustificate le eventuali assenze successive,
parimenti consecutive.
Quando la giustificazione, sia orale che scritta, riguardi un
comprovato periodo di tempo, la giustificazione stessa ha valore
per tutte le sedute ricadenti in tale periodo.
4. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri sono indirizzate al
Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo e
diventano irrevocabili. Il Consiglio provvede alla surrogazione,
nei termini fissati dalla legge.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi
esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ha diritto di:
a) esercitare il diritto di iniziativa e controllo di tutti gli
atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del
Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e
proposte di deliberazioni;
7. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal
Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni
ed agli atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere
dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le
forme stabilite dal Regolamento hanno diritto di visionare gli atti
e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto
utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono
tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla
legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco,
un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei
capigruppo.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi
di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale
per renderli tempestivi ovvero a concordare altre forme di
partecipazione.
9. I Consiglieri ed i rappresentanti comunali in enti di 2°
grado rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e
reddituali secondo le modalità fissate dalla Legge per gli
enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le
modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del
Consiglio. Il gruppo può essere costituito anche da un solo
Consigliere.
Art. 15
Commissioni Consiliari, extra Consiliari o
miste
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita
deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per
l'esercizio delle proprie funzioni e per fini di controllo, di
indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte
solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per
quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di
garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire
Commissioni extra consiliari o miste aventi natura propositiva o
consultiva sulle attività del Consiglio Comunale.
3. Il numero, il funzionamento, la composizione, i poteri,
l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con
l'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 16
Presenza di rappresentanti dei cittadini extracomunitari in
Consiglio Comunale
1. Il Comune di Novellara garantisce la presenza all'interno del
Consiglio Comunale di cittadini extracomunitari, tramite loro
rappresentanti, senza diritto di voto, affinchè:
- si rafforzino i legami tra le comunità straniere e le
istituzioni locali, consci che una buona e corretta amministrazione
è fondata sulla partecipazione di tutti i cittadini,
italiani e stranieri;
- si consolidi la collaborazione tra Ente Locale e cittadini
stranieri provenienti da nazioni non facenti parte dell'Unione
Europea per poter rimuovere le difficoltà che impediscono un
reale inserimento nella comunità novellarese;
- si diffonda la consapevolezza che il Comune è patrimonio
di tutta la cittadinanza e che tutti, nelle proprie
possibilità e nelle forme previste dalla legge, devono
contribuire al suo funzionamento;
- si trasmetta una nuova idea di cittadinanza, dove la coscienza
dei propri diritti e la consapevolezza dei propri doveri,
contribuiscano a instaurare una civile convivenza tra residenti
italiani e stranieri;
- si sottolinei l'esigenza di misure che prevedano il
coinvolgimento delle comunità straniere a tutti i livelli
della vita pubblica.
Ai rappresentanti dei cittadini stranieri presso il Consiglio
Comunale, fissati nel numero di due, vengono riconosciuti i
seguenti diritti nelle stesse forme, modi e tempi riconosciuti ai
Consiglieri Comunali:
- il diritto di essere convocato alle riunioni del Consiglio
Comunale;
- il diritto di accedere alla zona destinata ai Consiglieri
Comunali;
- il diritto di parola;
- il diritto di informazione sugli oggetti in discussione.
Con Regolamento verranno stabiliti gli aspetti relativi alle
modalità elettive e agli aspetti tecnici connessi
all'attività di rappresentanza.
Art. 17
Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi denominato
"Tavola Rotonda"
1. Il Comune recepisce l'art. 12 dell'O.N.U. che così
recita:
"Gli Stati Parti alla presente convenzione devono assicurare al
bambino/a capace di formarsi una propria opinione, il diritto di
esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle
opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua
età e maturità. A tale scopo in tutti i procedimenti
giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve
essere offerta loccasione affinché il/la bambino/a venga
udito o direttamente o indirettamente per mezzo di un
rappresentante o di una apposita istituzione, in accordo con le
procedure della legislazione nazionale".
Il Comune riconosce nei ragazzi e nelle ragazze i cittadini di oggi
e di domani, dotati di esigenze, capacità e risorse ed
assicura ad essi l'espressione libera della propria opinione,
dandone il giusto peso in relazione alla loro età ed al loro
grado di maturità.
Il Comune riconosce i diritti dei ragazzi alla libertà di
riunione pacifica e la possibilità di istituire il Consiglio
Comunale dei Ragazzi denominato "Tavola Rotonda", espressione di
educazione civica, attiva, di partecipazione democratica
diretta.
Art. 18
Norme generali di funzionamento
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale, dei
Gruppi delle Commissioni consiliari, extra e miste, sono stabilite
dal Regolamento apposito secondo quanto dispone il presente
Statuto.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 19
Composizione e nomina
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca
e la presiede e da n. sette Assessori.
2. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori del
Consiglio Comunale.
3. Gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal
Sindaco fra i componenti del Consiglio Comunale o fra i cittadini
in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere, dandone
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni.
4. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi
abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale
in carica.
5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del
Consiglio e possono intervenire nella discussione senza diritto di
voto.
6. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado
con il Sindaco.
Art. 20
Ruolo e competenze generali
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del
Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione previsti
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare
approva:
a) progetti dei lavori pubblici;
b) disciplinari dei servizi e delle forniture in appalto o
concessione;
c) nomina delle Commissioni, la cui competenza non sia affidata
dalla legge al Consiglio Comunale;
d) i programmi delle iniziative e manifestazioni di ogni tipo,
qualora non siano già state ricomprese negli obiettivi
affidati con il Piano Esecutivo Gestione ai Responsabili di
Settore;
e) incarichi per studi di fattibilità, consulenza o studi
similari o per progettazione, direzione di opere pubbliche non
previste negli atti di programmazione generale;
f) gli interventi assistenziali, qualora non siano già stati
ricompresi negli obiettivi affidati con il Piano Esecutivo Gestione
ai Responsabili di Settore;
g) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio;
h) approva il Piano Esecutivo di Gestione.
3. La Giunta attua gli indirizzi generali di governo proposti dal
Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale e coordina la propria
attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai
quali si ispira l'azione del Consiglio medesimo.
4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei
confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso
proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli
atti che appartengono alla sua competenza.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio
sull'attività dalla stessa espletata.
6. La Giunta si impegna ad illustrare in assemblea pubblica il
bilancio preventivo.
Art. 21
Esercizio delle funzioni
1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua
competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la
validità delle sue adunanze è necessaria la presenza
di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza di voti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della
riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare tenuto
conto delle proposte dei singoli Assessori. È presieduta dal
Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di
entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più
anziano per età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto
all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Possono
esercitare, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza
al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli
atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito
delle aree e dei settori di attività specificatamente
definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato
le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa
conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi
momento.
Art. 22
Decadenza della Giunta
1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e si procede allo
scioglimento del Consiglio comunale. La Giunta rimane in carica
sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Le funzioni del Sindaco,
vengono svolte dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di presentazione da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, di una mozione di
sfiducia motivata nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco, non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione, convoca l'adunanza del Consiglio Comunale nella
quale la stessa viene discussa.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio
Comunale, con votazione espressa per appello nominale e con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio,
approvi la mozione di sfiducia.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del
Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi
vigenti.
Art. 23
Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori
1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per
altra causa, sono iscritte all'o.d.g. e comunicate al Consiglio
Comunale nella prima adunanza. Il Consiglio prende atto della
sostituzione operata dal Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio e nominando il
sostituto. La comunicazione della revoca e della surrogazione sono
iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima
adunanza.
Art. 24
Norme generali di funzionamento
1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle
stesse partecipa il Segretario Comunale ed assiste eventualmente il
funzionario designato per la redazione del verbale. In caso di
astensione obbligatoria del Segretario, le relative funzioni
vengono svolte dall'Assessore più giovane di età.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta,
nel corso dell'esame di particolare argomenti, siano presenti, con
funzioni consultive, funzionari del Comune, progettisti, consulenti
e chiunque altro il Sindaco ritenga utile ascoltare nell'interesse
dell'Ente.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere
consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed
incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti
ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi,
commissioni, società ed istituzioni.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 25
Funzioni
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
con il sistema maggioritario ed è membro del Consiglio
Comunale unitamente ai Consiglieri assegnati per legge.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a
tracolla.
4. Il Sindaco provvede alla nomina della Giunta e, al suo interno,
del Vice Sindaco e successivamente convoca il Consiglio Comunale
per la convalida degli eletti e per gli adempimenti di cui all'art.
34 - II comma - della Legge 142/1990.
5. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del
Governo.
6. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente
Statuto e dai Regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato
e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli
atti.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra il Sindaco si avvale
degli uffici comunali.
Art. 26
Competenze
1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:
a) presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato,
sentita la Giunta, entro il termine di cui al precedente art.
12;
b) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli
atti;
c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni, nei termini di legge;
d) provvede alla nomina del Segretario Comunale ed eventualmente
del Direttore Generale, ovvero può attribuire al Segretario
Comunale tale funzione;
e) provvede alla nomina dei Responsabili dei settori, attribuisce e
definisce gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzioni direttive ovvero incarichi fiduciari
secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della
L. 142/1990 e successive modifiche e integrazioni, e dal
Regolamento di organizzazione;
f) ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione Comunale e
può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi come attore o convenuto;
g) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività
politica e amministrativa del Comune;
h) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
i) può sospendere l'adozione di atti specifici emanati dai
singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
l) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti
pubblici operanti sul territorio, sia nella forma di conferenze
periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con diverse
iniziative per concludere accordi di programma;
m) conclude gli accordi di cui all'art.11 della legge 241 del
1990;
n) convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce
l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso
l'accertamento della regolarità del procedimento;
o) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla Giunta;
p) vigila a che il Segretario Comunale o Direttore Generale se
nominato ed i responsabili dei settori diano esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da
essi impartite; q) coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell'ambito della
disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali,
artigianali, dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi,
nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente
competenti, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli
utenti;
r) al fine di coordinare gli interventi del Comune a favore delle
persone handicappate ai sensi dell'art. 40 - comma 1 - della legge
5.2.1992 n. 104, convoca periodicamente una conferenza dei
responsabili dei servizi sociali e sanitari educativi e del tempo
libero operanti nell'ambito comunale onde verificare l'efficacia
del loro operato e valutarne le possibilità di
miglioramento.
2. Quale titolare di attribuzioni di vigilanza:
a) sovrintende al corpo di polizia municipale;
b) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
informazioni ed atti anche riservati;
c) promuove indagini e verifiche amministrative sulla
attività del Comune;
d) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le
modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti
delle Istituzioni.
3. Quale titolare di attribuzioni organizzatorie:
a) fissa gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute
del Consiglio e ne dispone la convocazione;
b) esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei
limiti previsti dalla legge;
c) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto formale o
anche informale la convocazione della Giunta, tenendo conto delle
proposte avanzate da ciascun Assessore e la presiede.
4. Quale titolare di attribuzioni per i servizi statali:
a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la
legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.G.;
b) sovrintende, esercita la vigilanza, emana direttive nei servizi
di competenza statale previsti dall'art.38 - 1° comma - della
legge 8.6.1990 n.142;
c) sovrintende alla vigilanza di quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti
dall'art. 38 - comma 2 e 2 bis della legge 8.6.1990, n.142 e le
altre ordinanze di urgenza previste da leggi speciali;
e) esercita le competenze in materia di informazione della
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali,
di cui all'art. 12 Legge 265/1999.
Art. 27
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio
Comunale.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla
loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio,
divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata
dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1°
comma dell'art. 37/bis della L.142/1990.
Art. 28
Vice Sindaco
1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra i membri della Giunta per
sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni
a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice
Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo
l'ordine di anzianità dato dall'età.
Art. 29
Deleghe del Sindaco
1. Il Sindaco ha potere di delega generale delle proprie competenze
e attribuzioni al Vice Sindaco, fatta eccezione per gli atti
attribuiti dalla legge alla sua esclusiva e personale
competenza.
2. Il Sindaco delega normalmente particolari e specifiche
attribuzioni ai singoli Assessori.
3. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere data
comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
