ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 30
La valorizzazione e la promozione della
partecipazione
1. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di
assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la
trasparenza.
Art. 31
La partecipazione dei cittadini in libere forme
associative
1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune,
attraverso le libere forme associative e di volontariato dagli
stessi costituiti, è realizzata e valorizzata nelle forme
previste dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al
successivo comma 3 .
2. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire
un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune
in relazione alla loro rappresentatività, con riferimento al
numero dei soci, in rapporto al campo di intervento, alla loro
organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza,
all'assenza di scopo di lucro, ed al tempo minimo di esistenza, che
non potrà essere di durata inferiore ad un anno.
3. Il Comune, sulla base del regolamento per la istituzione
dell'albo delle libere associazioni, registra in apposito albo,
previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica
domanda accompagnata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, gli
organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono
essere indicate le finalità perseguite e la relativa
attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di
rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare
l'organismo associativo.
4. Le Associazioni o Gruppi o Comitati ed Enti similari che non
avessero provveduto a redigere il loro statuto o atto costitutivo
potranno essere iscritte all'albo presentando copia di affiliazione
ad enti riconosciuti a livello nazionale.
5. La valorizzazione delle libere forme associative può
avvenire, oltre che nel modo di cui al successivo articolo 32 del
presente Statuto, mediante la concessione di sovvenzioni o
contributi in denaro e/o in natura subordinata al rispetto dei
criteri previsti nell'apposito Regolamento per la concessione di
finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti
pubblici e soggetti privati.
Art. 32
Organismi di partecipazione
1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la
promozione di organismi di partecipazione dei cittadini
all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle
responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la
rappresentazione degli interessi collettivi.
2. L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà
avvenire assumendo a base l'interesse diretto e le legittime
istanze della popolazione, colte mediante un'attenta analisi dei
bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione.
3. In particolare il Comune promuove gli organismi associativi,
cooperativi e del volontariato come referenti dell'Amministrazione
Comunale, nelle frazioni e nei quartieri, per i settori
dell'attività comunale rivolta ai giovani, alla popolazione
anziana, ai minori, agli handicappati, agli immigrati ed emigrati,
alle problematiche ambientali, alla tutela della natura, alla
promozione di attività culturali, scolastiche, sportive,
nonchè alla tutela dei consumatori e degli utenti dei
servizi.
4. La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti, già riconosciute e operanti nel Comune o in parti di esso o in un determinato settore di attività, la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici, nonchè la presenza di competenze specifiche, di forze culturali sociali presenti nel territorio, momenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e i di produttori.
5. Possono essere istituite
consulte e conferenze di programma secondo le modalità
definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio aventi
il compito di esprimere pareri su questioni ad esse sottoposte
dagli organi del Comune.
Art. 33
Modalità di partecipazione
1. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione
hanno la possibilità di avanzare proposte, chiedere
emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare
risposte, suggerire l'eventuale sospensione di procedimenti
amministrativi.
2. In merito hanno gli organi elettivi competenti l'obbligo di
pronunciarsi secondo modalità e termini fissati da norme
regolamentari.
Art. 34
Diritti delle associazioni ed incentivazione
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del
legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui
è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a
richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui
essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle
associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri
espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. Gli eventuali pareri devono pervenire all'Ente nei termini
stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere
inferiori a 15 giorni.
4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell'attività associativa.
5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle
associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in
natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
6. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento
delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in
apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici
economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti
privati.
7. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le
associazioni di volontariato secondo le modalità
dell'apposito Regolamento per la istituzione dell'Albo delle Libere
Associazioni.
CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM
Art. 35
Le istanze
1. Le istanze consistono in interrogazioni
presentate per iscritto al Sindaco per conoscere la
veridicità o meno di un fatto e lo stato di attuazione di
eventuali risoluzioni intorno ad una determinata questione.
2. Possono essere presentate da soggetti singoli o da Associazioni,
Comitati o soggetti collettivi in genere.
3. Qualunque istanza deve essere regolarmente sottoscritta
dall'istante o dagli istanti.
4. La risposta all'istanza viene fornita entro il termini massimo
di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o Direttore
Generale se nominato o dal Responsabile del procedimento, a seconda
della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Art. 36
Le petizioni
1. Le petizioni sono dirette a sollecitare e/o ad attivare
l'intervento dell'Amministrazione Comunale su questioni di
interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente
collettiva e devono contenere chiara l'indicazione dell'oggetto
della richiesta, che deve essere, ovviamente, di pertinenza
comunale.
3. Le petizioni debbono essere sottoscritte, a fianco della chiara
indicazione delle proprie generalità, a pena di
inammissibilità, da almeno 50 cittadini iscritti nel
registro della popolazione del Comune alla data del 31dicembre
dell'anno precedente a quello nel quale le stesse vengono
presentate e che abbiano superato il 18° anno di età. Le
stesse dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui
inviare le comunicazioni, in merito all'esito della petizione
medesima. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
petizione, il Sindaco ne accerta l'ammissibilità in
relazione ai suoi elementi essenziali, comunicando al Referente,
entro tale termine, l'eventuale inammissibilità.
4. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
petizione, il Sindaco ha l'obbligo di sottoporla all'attenzione
della Giunta o del Consiglio Comunale a seconda della materia
trattata.
5. In caso di ammissibilità della petizione, la risposta
dovrà, altresì, indicare i tempi massimi, entro i
quali l'Amministrazione Comunale intende adottare i provvedimenti
conseguenti.
6. Nel corso della trattazione dell'oggetto, potrà anche
essere sentito il rappresentante dei firmatari.
7. Tra l'Amministrazione Comunale ed i sottoscrittori della
petizione si potrà sempre giungere alla stipulazione di
accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di
determinare il contenuto dell'eventuale provvedimento per cui
è stata promossa la petizione stessa.
Art. 37
Le proposte
1. Le proposte sono dirette a richiedere l'adozione di determinati
atti amministrativi ai competenti organi comunali. Ai fini della
loro ammissibilità tali proposte devono essere
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla
natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente
collettiva e debbono essere sottoscritte, a fianco della chiara
indicazione delle proprie generalità, a pena di
inammissibilità, da almeno 100 cittadini iscritti nel
registro della popolazione del Comune alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello nel quale le stesse vengono
presentate e che abbiano superato il 18° anno di
età.
3. Le stesse dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui
inviare le comunicazioni, in merito all'esito delle proposte
medesime. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
proposta, il Sindaco ne accerta l'ammissibilità in relazione
ai suoi elementi essenziali, comunicando al Referente, entro tale
termine, l'eventuale inammissibilità.
4. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
proposta, il Sindaco, acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 53
Legge 142/1990, ha l'obbligo di inserirlo all'ordine del giorno
della Giunta Comunale o del Consiglio a seconda della materia
trattata.
5. Nel corso della trattazione dell'oggetto, potrà anche
essere sentito il rappresentante dei firmatari.
6. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si potrà
sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del
pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del
provvedimento finale per cui è stata promossa la
proposta.
Art. 38
Disciplina delle istanze, petizioni e
proposte
1. Le istanze, le petizioni e le proposte non saranno ritenute
accoglibili, qualora sulla medesima materia siano in corso le
procedure per lo svolgimento di un Referendum.
Art. 39
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla
Legge ed ordinato dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento,
con il quale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età sono
chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza
generale, interessanti l'intera collettività locale, al fine
di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare
sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta
presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno
800 cittadini elettori residenti che abbiano compiuto il 18°
anno di età.
Art. 40
Materie escluse
1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti
materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di Aziende
Speciali nonché il Regolamento del Consiglio Comunale;
b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
c) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani
territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e
relative variazioni;
d) designazione e nomine di rappresentanti comunali;
e) attività amministrativa di mera esecuzione di
disposizioni statali o regionali o soggetta a termini perentori di
legge ovvero derivante dall'applicazione della normativa scaturente
dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti negli Enti Locali
(bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e
programmatiche, conti consuntivi, provvedimenti di determinazione
dello stato giuridico ed economico del personale dipendente);
2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un
uguale oggetto già sottoposto a referendum se non siano
decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.
3. Non è, parimenti, ammissibile il quesito la cui
formulazione contenga elementi di negazione della pari
dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con
discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
Art. 41
Disciplina del referendum
1. Per la raccolta delle firme, i promotori iscritti nelle liste
elettorali del Comune o componenti del Consiglio Comunale e/o della
Giunta in numero non inferiore a 50, che abbiano superato il
18° anno di età, devono produrre al Segretario Comunale
istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario
e indicandone il Referente per le successive comunicazioni e
notificazioni.
2. La Segreteria Comunale dovrà inviare le richieste
pervenute, entro dieci giorni dal loro ricevimento, all'apposita
Commissione Tecnica.
3. Tale Commissione è così composta :
a) Segretario Comunale;
b) Responsabile Ufficio Elettorale Comunale;
c) Vice Segretario;
d) Difensore Civico.
4. Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori
debbono attendere l'esito del giudizio di ammissibilità
espresso, con riferimento alla conformità dell'istanza alle
materie consentite ed alla regolarità della presentazione
della proposta e delle relative sottoscrizioni dalla Commissione
Tecnica.
5. Una volta depositati gli atti da parte dei promotori, la
Commissione Tecnica avrà a disposizione un mese per l'esame
del quesito referendario e per l'emissione del relativo giudizio di
ammissibilità, che dovrà essere pubblicato all'Albo
Pretorio Comunale e contestualmente notificato al referente.
6. In caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori,
entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, possono
presentare controdeduzioni alla Commissione Tecnica, la quale
dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi,
assumendo la propria decisione definitiva.
7. La raccolta delle firme dovrà concludersi entro tre mesi
dalla pubblicazione della decisione di ammissibilità.
8. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione Tecnica deve
verificare la regolarità delle firme dei sottoscrittori e
trasmettere gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.
9. Il Sindaco avrà un mese di tempo, decorrente dalla data
di trasmissione degli atti da parte della Commissione Tecnica, per
la indizione della consultazione, la quale dovrà svolgersi
entro i successivi sessanta giorni, fatta esclusione per i mesi di
luglio e agosto per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in
cui si svolgono le operazioni di voto relative alle elezioni
comunali.
10. Le modalità relative alla raccolta ed alla
autenticazione delle firme, alla propaganda elettorale, alla
presentazione dell'istanza di referendum, al deposito dei quesiti,
allo svolgimento delle operazioni di voto ed alla eventuale
fornitura di una "carta elettorale" agli aventi titolo,
nonchè la restante disciplina di dettaglio organizzativa ed
operativa, dovranno essere oggetto di apposito Regolamento
Comunale.
Art. 42
Efficacia del referendum
1. La proposta referendaria si intende approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal
Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei,
affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
3. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione
dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di
indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
4. Il recepimento delle indicazioni dei soli referendum consultivi
deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza
dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum consultivo,
sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritti al
voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere
decisioni contrastanti con essa.
6. Nel caso in cui sia stato proposto un referendum abrogativo e la
proposta sia stata approvata, il Consiglio Comunale entro 30 giorni
deve prenderne atto, dando efficacia alla abrogazione da quella
data.
7. Previo parere della Commissione Tecnica, il Sindaco può
procedere alla revoca od alla sospensione del referendum, nel caso
di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia
oppure qualora sia stato approvato un atto di accoglimento
integrale della proposta dei promotori, da partecipare alla
cittadinanza.
Art. 43
La consultazione dei cittadini
1. L'Amministrazione Comunale può disporre consultazioni
popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano
materia di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni
della collettività.
2. Possono tali forme di consultazione essere estese all'intera
popolazione o a parte o a categorie di questa, in relazione
all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di
giovani che non abbiano ancora raggiunto la maggiore
età.
4. La proposta di iniziativa spetta alla Giunta o al Consiglio in
base alle relative competenze, attraverso l'adozione di specifico
atto deliberativo, o al Sindaco con sua determinazione.
5. La consultazione avviene con le forme e le modalità e gli
strumenti più vari di volta in volta ritenuti più
idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini
per campione, invio di materiali, documenti con richiesta di
suggerimenti e pareri ed agevolati anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici.
6. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere
adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione
differenziate, in riferimento allo specifico problema sottoposto a
consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile,
il correlativo diritto di accesso e di informazione.
7. Entro il termine non superiore a giorni trenta, l'organo
competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina
il risultato e si pronuncia e prende le decisioni conseguenti.
CAPO II
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO
Art. 44
Diritto all'informazione
1. L'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini, nelle forme
previste dal Regolamento di accesso dei cittadini alle informazioni
ed agli atti e documenti amministrativi, il diritto
all'informazione relativa all'attività da essa svolta o
concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso,
ancorchè si riferiscano ad attività poste in essere
da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano
funzioni di competenza del Comune, da altri enti, società e
organismi vari cui essa partecipa.
Art. 45
Diritto di accesso agli atti e documenti
amministrativi
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso
agli atti amministrativi aventi contenuto generale indicati
nell'apposito Regolamento e secondo le modalità dallo stesso
stabilite.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi
è assicurato a chiunque vi abbia interesse su motivata
richiesta per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti con le
modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'esame degli atti e documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti o documenti
amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di
riproduzione, fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
Art. 46
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa disposizione del
Regolamento sui diritti di accesso dei cittadini alle informazioni
ed agli atti e documenti amministrativi o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
2. Per assicurare la effettiva conoscenza degli atti, l'Ente
può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della
notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio comunale,
anche dei mezzi di comunicazione di massa.
CAPO IV
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 47
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L'Amministrazione Comunale garantisce il diritto dei cittadini,
nelle forme previste dal Regolamento di disciplina dei procedimenti
amministrativi, alla informazione sullo stato degli atti, delle
procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardino.
2. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento
amministrativo a coloro ai quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti ed a coloro che, per legge, debbono
intervenirvi.
3. La comunicazione di cui al precedente comma è estesa ai
soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti
destinatari ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente onerosa, il Comune
provvede mediante idonee forme di pubblicità di volta in
volta determinate.
4. Al procedimento possono intervenire, semprechè dal
provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, i portatori di
interessi pubblici o privati e le associazioni e comitati portatori
di interessi diffusi.
5. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere
visione degli atti del procedimento e di presentare, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, memorie
scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di
esaminare, semprechè pertinenti all'oggetto del
procedimento.
6. Nel corso del procedimento il responsabile del medesimo è
tenuto a sentire, anche in pubblico contraddittorio, i soggetti di
cui sopra.
7. Il provvedimento finale dovrà menzionare l'avvenuta
consultazione così come le motivazioni dell'eventuale
rigetto delle osservazioni presentate.
8. Ogni procedimento amministrativo dovrà concludersi
mediante l'adozione di idoneo provvedimento entro i termini
stabiliti dalla legge o dal Regolamento di disciplina dei
procedimenti amministrativi.
9. Con apposito Regolamento si individua l'unità
organizzativa responsabile di ogni provvedimento
amministrativo.
10. Lo stesso Regolamento provvede altresì ad individuare il
responsabile di ciascuna delle suddette unità organizzative
nonchè il soggetto competente ad emettere il provvedimento
finale e gli organi a cui spetta valutare le richieste presentate
dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto
discrezionale del provvedimento finale anzidetto, individuando le
modalità, i limiti e le condizioni per l'esercizio di tale
potestà.
CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 48
Istituzione
1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico per
l'esercizio delle funzioni di garante dell'imparzialità e
del buon andamento dell'Amministrazione Comunale allo scopo di
tutelare l'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti
comunali, degli altri atti amministrativi nonchè il rispetto
dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni
comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.
127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39,
della predetta legge.
Art. 49
Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a
scrutinio segreto, con i voti favorevoli dei due terzi dei
Consiglieri assegnati, tra cittadini di provata esperienza,
moralità e professionalità, idonee ad assicurare
l'imparzialità, probità, indipendenza e competenza
giuridico-amministrativa.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere o di aderire ad un
accordo con enti locali per l'istituzione associata dell'Ufficio
del Difensore Civico. La nomina, l'organizzazione, le funzioni e i
rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati
nell'accordo medesimo.
Art. 50
Requisiti
1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale,
nonchè gli ex Amministratori Comunali;
b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali,
i Ministri di culto, gli Amministratori di enti o aziende
dipendenti dal Comune, gli Amministratori di Consorzi, Unioni,
Associazioni, Società di cui il Comune è parte e i
membri del Comitato Regionale di controllo;
c) gli Amministratori ed i dipendenti del Comune, di enti od
imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che
comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi;
d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o
subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale
o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con
il Comune.
Art. 51
Durata in carica, decadenza e revoca
1. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del
Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino
all'insediamento del successore entro il limite massimo di
quarantacinque giorni e può essere rieletto.
2. Il Difensore Civico decade per sopravvenienza di una delle
condizioni di ineleggibilità indicate nel precedente
articolo.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per
grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con delibera motivata dal
Consiglio, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri
assegnati.
Art. 52
Funzioni
1. Il Difensore Civico, esercitando le proprie funzioni con piena
autonomia ed indipendenza interviene per propria iniziativa o su
richiesta dei cittadini singoli od associati, presso il Comune per
accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso
e che i provvedimenti siano emanati tempestivamente e
correttamente, segnalando eventuali abusi, carenze, ritardi o
disfunzioni.
2. A tal fine può:
a) convocare il responsabile del settore o del servizio interessato
per richiedere notizie, documenti, chiarimenti ed informazioni e
accedere agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il
segreto;
b) invitare il responsabile del procedimento ad adottare gli atti
amministrativi resisi necessari, concordandone eventualmente il
contenuto e ad eliminare le eventuali irregolarità o vizi di
procedura entro tempi e termini prestabiliti di volta in volta dal
Difensore Civico, informandone il Sindaco;
c) richiedere il riesame di atti e provvedimenti per i quali,
nonostante gli inviti di cui sopra, permangono vizi procedurali od
irregolarità.
3. Il mancato accoglimento delle segnalazioni del Difensore Civico
dovrà essere adeguatamente motivato, con inserimento delle
motivazioni nel provvedimento medesimo.
4. Il funzionario che ritardi od impedisca l'espletamento delle
funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti
disciplinari previsti dalle norme vigenti.
5. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico giura nelle
mani del Sindaco di adempiere fedelmente e nel migliore dei modi,
al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto
della legge.
6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio.
7. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore Civico di
cui all'art. 48, comma 2 del presente Statuto, sono sospesi dal 5
al 16 Agosto e dal 24 Dicembre al 7 Gennaio. Nello stesso periodo
è sospesa anche l'attività ordinaria del
medesimo.
8. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del
proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli
ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla
magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi
riscontrati.
Art. 53
Rapporti con gli organi deliberanti
1. Il Difensore Civico entro il 31 Marzo di ogni anno presenta al
Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente con la quale, oltre a segnalare le eventuali
disfunzioni riscontrate, si formulano proposte tese a migliorare il
buon andamento e l'imparzialità dell'azione
amministrativa.
2. Oltre alla relazione di cui al precedente comma, il Difensore
Civico dovrà relazionare dettagliatamente alla Giunta,
informandone contestualmente i capigruppo, su argomenti di notevole
rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute
irregolarità o negligenze da parte degli uffici.
Art. 54
Sede e mezzi
1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale,
nella quale deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio
almeno un giorno alla settimana.
2. Nell'esercizio delle funzioni egli si avvale del personale e dei
mezzi messi a disposizione dalla Giunta.
Art. 55
Indennità
1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di
carica rapportata percentualmente a quelle spettanti agli Assessori
Comunali, nella misura che sarà stabilita con apposita
deliberazione consiliare di nomina.
Art. 56
Modalità di accesso da parte dei
cittadini
1. I soggetti che hanno in corso una pratica presso gli uffici del
Comune, prima di adire il Difensore Civico, debbono chiedere per
iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente.
Decorsi 20 giorni senza avere ricevuto risposta o, nel caso in cui
tale risposta sia giudicata insoddisfacente, potranno richiedere
l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non potrà intervenire:
a) su atti di contenuto meramente politico;
b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già
pervenuti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa,
contabile, civile e tributaria, nonchè su fatti dei quali
sia stata investita l'autorità giudiziaria penale;
c) su situazioni relative a soggetti legati da rapporto di impiego
con l'Amministrazione Comunale al fine della tutela di posizioni
connesse al rapporto di lavoro.
3. Il ricorso al Difensore Civico non pregiudica in alcun modo il
diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia
ordinaria o amministrativa
