I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
CONVENZIONI, CONSORZI E UNIONI DI COMUNI
Art. 80
Forme associative e convenzioni
1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni
forme di collaborazione e cooperazione, idonee a svolgere funzioni
e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o
partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo
le modalità stabilite dalla legge.
Art. 81
Uffici Associati
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, è possibile la stipulazione di apposite
convenzioni tra Enti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e
reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in
luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 82
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il
Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un
Consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la
partecipazione delle Province, approvando, a maggioranza assoluta
dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio; la
trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati
dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati,
dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa
e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati
nelle persone del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato
ciascuno con responsabilità e potere pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti
dall'assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i
requisiti e le condizioni di eleggibilità, le
modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo
Statuto.
4. Il membro dell'assemblea cessa da tale incarico con la
cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia
o loro delegati, e agli stessi subentrano nuovi titolari eletti a
tali cariche.
5. L'assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio,
previsti dallo Statuto.
6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei
servizi gestiti lo rende necessario, il Consorzio nomina, secondo
quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo
degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli
atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e
gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.
Art. 83
Unione dei Comuni
1. In attuazione del principio previsto dai commi 1 e 2 del
precedente art. 80 - forme associative e convenzioni - e dei
principi della legge di riforma delle autonomie locali e con le
modalità dell'art. 26 della Legge 142/90 e successive
modifiche e integrazioni, il Consiglio Comunale, può
costituire o aderire alla costituzione di una Unione dei Comuni,
con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni di loro competenza, con l'obiettivo di migliorare le
strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla
collettività.
Art. 84
Associazione Intercomunale
1. In attuazione del principio previsto dai commi 1 e 2 del
precedente articolo 80 e del principio di associazionismo previsto
dalla Legge Regionale n. 3/99 di "Riforma del sistema regionale
locale, " il Consiglio Comunale può costituire o aderire,
con le modalità stabilite dall'art. 21 della Legge Regionale
n. 3/99, con Comuni contermini, una associazione intercomunale
finalizzata alla gestione associata di una pluralità di
funzioni ed all'organizzazione di servizi.
CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 85
Opere di competenza primaria del Comune
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere,
interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune
e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco,
sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli
interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di
un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle
diverse azioni ed attività e per determinare tempi,
modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte
le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità
di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel
quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni
interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione.
4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti
urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a
pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro
soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione
delle opere, interventi e programmi ove sussista un interesse del
Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa
all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione
dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed
all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle
opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione e la vigilanza degli accordi, le
disposizioni stabilite dalla legge.
CAPO III
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
Art. 86
Lo Stato
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti
dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il
miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco
esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio,
nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte
dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle
condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate o conferite dallo Stato,
che assicura la copertura dei relativi oneri.
Art. 87
La Regione
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso
attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto
alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano
corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso
delegate o conferite dalla Regione, che assicura la copertura degli
oneri conseguenti.
3. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua
competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure
stabilite dalle leggi regionali.
Art. 88
La Provincia
1. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia,
alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della
Regione.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione
territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano
territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia
che esercita in questa materia tutte le funzioni alla stessa
attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione nella
base di programmi, di attività e di opere di rilevante
interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e
sportivi.