L'Art. 42 prevede che le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili ed urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri straordinari; c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d.lgs. n. 33/2013