1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, è possibile la stipulazione di apposite convenzioni tra Enti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Province, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persone del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato ciascuno con responsabilità e potere pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. Il membro dell'assemblea cessa da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia o loro delegati, e agli stessi subentrano nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. L'assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo rende necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

1. In attuazione del principio previsto dai commi 1 e 2 del precedente art. 80 - forme associative e convenzioni - e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e con le modalità dell'art. 26 della Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio Comunale, può costituire o aderire alla costituzione di una Unione dei Comuni, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

1. In attuazione del principio previsto dai commi 1 e 2 del precedente articolo 80 e del principio di associazionismo previsto dalla Legge Regionale n. 3/99 di "Riforma del sistema regionale locale, " il Consiglio Comunale può costituire o aderire, con le modalità stabilite dall'art. 21 della Legge Regionale n. 3/99, con Comuni contermini, una associazione intercomunale finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni ed all'organizzazione di servizi.

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione e la vigilanza degli accordi, le disposizioni stabilite dalla legge.

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate o conferite dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate o conferite dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

1. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione nella base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.