1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono altresì di competenza del Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi. La scelta gestionale di affidare i servizi dovrà avvenire tenendo conto dei criteri di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità.
3. I Servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite appositi Regolamenti, le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi, i tempi e le modalità di fruizione per i cittadini, i criteri di ripartizione degli oneri tra utenti e Comune.

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi a condizione che siano garantiti livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti e ne sia dimostrata la convenienza economica per l'ente e per gli utenti stessi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette il Segretario Comunale o Direttore Generale se nominato, i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali del Comune.
5. Il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità ed è di regola nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore, nominato di regola a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonchè dal Regolamento apposito. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico-finanzario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
7. Il Regolamento di cui al precedente quinto comma, determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere o aderire alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. In presenza di servizi da gestire di interesse pluricomunale alle società partecipano i Comuni che usufruiscono del servizio nonchè, ove queste vi abbiano interesse, le Province e le Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tale nomina al Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.