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La lotta obbligatoria

Gli interventi di controllo alla processionaria, ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007, sono obbligatori solo se vengono emanate specifiche disposizioni di lotta, a seconda che l'insetto rappresenti un rischio per la sopravvivenza delle piante oppure per la salute delle persone. Nei popolamenti forestali (pinete, rimboschimenti, boschi misti) in base alla normativa vigente, la lotta a questo organismo nocivo è obbligatoria solo nelle aree in cui il Servizio fitosanitario ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la sopravvivenza del popolamento arboreo. In questo caso viene considerato il rischio che le infestazioni di processionaria determinano sulle piante. Sarà il Servizio fitosanitario a prescrivere, caso per caso, le modalità di intervento più opportune. In ambito urbano (piante isolate poste in giardini pubblici o privati) il rischio principale legato alla presenza dell'insetto, riguarda la salute pubblica e non la sopravvivenza delle piante. Il decreto di lotta stabilisce che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, è l'autorità sanitaria competente a disporre eventuali interventi di profilassi.

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Ultimo aggiornamento: 08-02-2024, 17:02