Cos'è
I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita così: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”.
Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la MAGISTRATURA, organo preposto a tale amministrazione.
Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere d'ufficio, negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell'anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti. Quando l'Ufficio elettorale ha terminato gli elenchi con le nuove iscrizioni e gli elenchi delle cancellazioni di chi ha perduto i requisiti, li trasmette al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso.
Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti negli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.