Cos'è
La cancellazione per irreperibilità è effettuata nel caso in cui l'ufficiale d'anagrafe accerti che non vi sia più la dimora abituale presso l'indirizzo di iscrizione anagrafica per un periodo indicativamente pari o superiore ad un anno.
Il cittadino cancellato per irreperibilità perde il diritto alla certificazione e tutti i diritti derivanti dall’iscrizione anagrafica.
Nel caso in cui il cittadino ricompaia questo non presuppone un annullamento del provvedimento.
La cancellazione per irreperibilità provoca una vera e propria “interruzione” anagrafica. Solo con la re-iscrizione si riacquistano i diritti persi.