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La cancellazione per irreperibilità è effettuata nel caso in cui l'ufficiale d'anagrafe accerti che non vi sia più la dimora abituale presso l'indirizzo di iscrizione anagrafica per un periodo indicativamente pari o superiore ad un anno.

Il cittadino cancellato per irreperibilità perde il diritto alla certificazione e tutti i diritti derivanti dall’iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui il cittadino ricompaia questo non presuppone un annullamento del provvedimento.

La cancellazione per irreperibilità provoca una vera e propria “interruzione” anagrafica. Solo con la re-iscrizione si riacquistano i diritti persi.

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Come si fa

Modalità di Attivazione:
A domanda e d'ufficio

Servizio online: No

scia - silenzio assenso: No

Dove rivolgersi

URP negli orari di apertura al pubblico

Tempi e scadenze

365 giorni dal primo accertamento negativo (indicativamente)

Ulteriori informazioni

Riferimenti legislativi (Normativa):
L. 1228/1954 - DPR. 223/92 - L. 241/90 e succ. modifiche. Circolari Ministeriali e ISTAT.

Strumenti di tutela dell'interessato:
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Ultimo aggiornamento

20-01-2023 09:01

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