Cos'è
Descrizione del procedimento:
La nuova carta d’identità elettronica (CIE) è il documento di identità che sostitisce la Carta d'identità cartacea. E' in supporto di policarbonato ed ha le dimensioni di una carta di credito; è dotata di un microprocessore sul quale vengono registrate le informazioni relative all’identità del titolare, le impronte digitali e la firma. La CIE non viene stampata immediatamente al momento della richiesta, ma viene spedita - a cura dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato dall'interessato.
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
Il documento viene rilasciato valido per l’espatrio, per i soli cittadini italiani, purché l’interessato non si trovi in una delle condizioni ostative al rilascio del passaporto: tale dichiarazione verrà sottoscritta dall'interessato al momento della richiesta di CIE.
Prima di organizzare un viaggio all'estero è sempre opportuno informarsi circa i documenti necessari per l’ingresso nel territorio estero presso l'Ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio, oppure consultando il sito www.viaggiaresicuri.it.a cura del Ministero degli Esteri.
SCADENZA DELLA CIE
– validità di 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
– validità di 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni;
– validità di 10 anni per i maggiori di 18 anni di atà.
L’art. 7 del D.L. 09/02/2012 n. 5 ha stabilito inoltre che la scadenza del documento sia corrispondente alla data del compleanno successiva alle validità suddette.
NOTA BENE: Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide sino alla loro data di scadenza. E' possibile comunque chiedere il rilascio di una CIE anche prima della scadenza del documento cartaceo.
SITUAZIONI DI URGENZA: chi si trova nelle condizioni di reale urgenza per motivi di salute, viaggio imminente, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche può chiedere il rilascio della Carta d'Identità cartacea.
Qualora il richiedente sia impossibilitato a recarsi presso l’Ufficio per problemi di malattia grave, la richiesta può essere attivata da un familiare o altra persona maggiorenne delegata (vedi procedimento).
RILASCIO A MINORI DI ANNI 18: per il primo rilascio è indispensabile la richiesta di almeno un genitore (o tutore) munito di documento di riconoscimento, mentre per la VALIDITA' ALL'ESPATRIO occorre la presenza di ENTRAMBI I GENITORI muniti di documento d’identità valido. Per il rilascio della CIE è sempre necessaria la presenza del minore stesso!
Se il minore di 14 anni espatria con persona diversa dai genitori occorre utilizzare il Servizio di Agenda Passaporto disponibile su all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it.
RILASCIO A CITTADINI STRANIERI: la carta d'identità viene rilasciata NON valida per l'espatrio ed occorre presentare anche il titolo di soggiorno valido.
DONAZIONE ORGANI: al momento della rilascio della CIE verrà chiesto a tutti i cittadini maggiorenni di esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione che verrà trasmessa, in caso di consenso, direttamente al Sistema Informativo Trapianti.
IDENTITA' DIGITALE: oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la CIE può essere utilizzata per richiedere una identità digitale anche in alternativa al Sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Al termine della procedura di inserimento dei dati, viene rilasciata al titolare la prima parte del PIN e del PUK; la seconda parte è contenuta nella lettera di trasmissione della carta d’identità elettronica. Il PIN è il codice segreto personale necessario alla fruizione dei servizi che richiedono l’autenticazione in rete. Il PUK è la chiave personale non modificabile di sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015 - in attuazione dell’art. 10, comma 3 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche nella Legge del 6 agosto 2015 n.125. - Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi approvato con atto di C.C. n.45/2015 – Allegati modificati con Delibera di Giunta n. 141 del 12/9/2017
Rapporti con Enti Esterni:
- Ministero dell'Interno; - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato;