Cos'è
Descrizione del procedimento:
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel "nome" si comprendono il prenome (art. 34 DPR 396/2000) ed il cognome (art. 143 bis, 262, 299 del CC). Il prenome ed il cognome vengono attribuiti al momento della dichiarazione di nascita. Ai cittadini italiani, ai sensi della vigente normativa, viene attribuito il cognome paterno. Ai cittadini stranieri si applica invece la legge del diritto internazionale privato (L. n. 218/1995). Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. Per eventuali modifiche al proprio prenome e/o cognome occorre presentare apposita richiesta al Prefetto competente per territorio il quale, se ritiene validi i motivi addotti, emette il decreto definitivo di cambiamento di nome e/o cognome. Tale decreto viene trasmesso al Comune di nascita per la trascrizione e gli adempimenti relativi a tale variazione su tutti i registri di Stato Civile ed anagrafici. La richiesta di cambiamento del nome può essere inoltre effettuata da colui che da sempre sia stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile o da chi porti nome o cognome ridicolo o vergognoso o atto a rivelare l’origine di figlio non riconosciuto. In entrambi i casi la domanda di cambiamento o modifica del nome o cognome, motivata e documentata, deve essere rivolta al Prefetto della provincia del luogo di residenza (o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce). Anche in questo caso la competenza del Comune è solo quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni sui documenti di Stato Civile e d’Anagrafe Visualizza il procedimento nel sito della Prefettura di Reggio Emilia.