Cos'è
Un cittadino straniero che deve presentare documenti ufficiali rilasciati da Autorità del suo paese d’origine utili alle procedure attuate all’interno degli uffici del Comune deve presentarsi con la traduzione in lingua italiana degli stessi.
La traduzione degli atti da lingua straniera a lingua italiana possono essere eseguite: o presso l’Ambasciata italiana nel Paese d’origine; o presso il Consolato del Paese di origine in Italia p; o a cura di un traduttore che dovrà prestare giuramento in Tribunale o presso gli Uffici del Comune interessati alla visione dell’atto stesso Presso appositi Studi di traduzioni, interpretazioni e mediazioni culturali. Nel caso gli atti formati all'estero siano da presentare per la trascrizione nei registri di Stato Civile e/o per la registrazione dei dati anagrafici, occorre la legalizzazione o la "apostille" vedi il sito del ministero degli esteri
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato su modulistica standard, previsto dal Regolamento medesimo, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. In questo caso il cittadino potrà presentare detta certificazione allegando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante la sussistenza dell’art. 22 del suddetto regolamento CE.
Per la generalità dei casi: presentare istanza allegando:
1) documento di identità in corso di validità;
2) sentenza in copia integrale o copia conforme autenticata, debitamente legalizzata e tradotta;
3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
4) Modulo EU
Consulta la TABELLA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI ESTERI E ALLE PROCEDURE PER IL LORO RICONOSCIMENTO, suddivisa per PAESE ESTERO DI FORMAZIONE DELL'ATTO.