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Un cittadino straniero che deve presentare documenti ufficiali rilasciati da Autorità del suo paese d’origine utili alle procedure attuate all’interno degli uffici del Comune deve presentarsi con la traduzione in lingua italiana degli stessi.

La traduzione degli atti da lingua straniera a lingua italiana possono essere eseguite: o presso l’Ambasciata italiana nel Paese d’origine; o presso il Consolato del Paese di origine in Italia p; o a cura di un traduttore che dovrà prestare giuramento in Tribunale o presso gli Uffici del Comune interessati alla visione dell’atto stesso Presso appositi Studi di traduzioni, interpretazioni e mediazioni culturali. Nel caso gli atti formati all'estero siano da presentare per la trascrizione nei registri di Stato Civile e/o per la registrazione dei dati anagrafici, occorre la legalizzazione o la "apostille" vedi il sito del ministero degli esteri

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato su modulistica standard, previsto dal Regolamento medesimo, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. In questo caso il cittadino potrà presentare detta certificazione allegando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante la sussistenza dell’art. 22 del suddetto regolamento CE.

Per la generalità dei casi: presentare istanza allegando:
1) documento di identità in corso di validità;
2) sentenza in copia integrale o copia conforme autenticata, debitamente legalizzata e tradotta;
3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
4) Modulo EU

Consulta la TABELLA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI ESTERI E ALLE PROCEDURE PER IL LORO RICONOSCIMENTO, suddivisa per PAESE ESTERO DI FORMAZIONE DELL'ATTO.

Accedere al servizio

Come si fa

Modalità di Attivazione:
A domanda

Servizio online: No

scia - silenzio assenso: No

Cosa serve

Requisiti Richiesti:
TRADUZIONI A CURA DI PRIVATI: il richiedente dovrà presentarsi in uno Studio specializzato in traduzioni, esibire il documento da tradurre o presso i patronati che offrono tali Servizi. Successivamente dovrà consegnare il documento tradotto all’ufficio competente.

TRADUZIONE A CURA DI TRADUTTORI UFFICIALI: il richiedente si presenta all’interno degli uffici con una persona che possiede buone capacità linguistiche sia del paese di redazione dell'atto sia della lingua italiana nell’operazione, il quale verrà designato al compito di traduttore dall’operatore interessato e per la sola operazione interessata.
In seguito verrà chiesto un giuramento scritto innanzi all'ufficiale di stato civile con attestazione di veridicità sul contenuto della dichiarazione.

Cosa occorre:
atto originale straniero legalizzato secondo le leggi del paese di origine.

Costi e vincoli

Costi

Documento soggetto all'imposta di bollo.

Tempi e scadenze

7 giorni dalla presentazione della documentazione

Ulteriori informazioni

Riferimenti legislativi (Normativa):
testo unico 445 / 2000 e s.m. li

Rapporti con Enti Esterni:
Prefettura di Reggio Emilia; Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/458711 Fax 0522/458666 E le Ambasciate/ Consolati competenti per territorio

Strumenti di tutela dell'interessato:
Consulta la pagina

Ultimo aggiornamento

20-01-2023 09:01

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