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A chi è rivolto

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età.
Se il genitore non ha ancora compiuto quattordici anni, e quindi, non può riconoscere il figlio, quest’ultimo non può essere posto in stato di adottabilità fino al raggiungimento, da parte del genitore stesso, dell’età necessaria per il compimento del riconoscimento a condizione che, nel frattempo, il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti.
Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi.
Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intenda farlo deve ottenerne il consenso.
Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione.
Se il figlio da riconoscere ha già quattordici anni, ne occorre il consenso.
Con la legge n. 219 del 2012 e la successiva integrazione del D.lgs. 154/2013, il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento.

Descrizione

Descrizione del procedimento:
La dichiarazione di riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio è un atto solenne e irrevocabile e deve essere alternativamente formalizzata:
- nell’atto di nascita;
- in una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
- in un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, quale ad es. un notaio);
- in un testamento (qualsiasi sia la forma).
- in una domanda presentata al Giudice Tutelare.
SOLO PER I CITTADINI STRANIERI: Nel caso di bambino nato in Italia dal genitori entrambi stranieri ed inizialmente riconosciuto dalla sola madre e successivamente riconosciuto anche dal padre nello Stato estero di cui è cittadino, ai fini dell'annotazione di tale ultimo riconoscimento a margine dell'atto di nascita esistente in Italia, sarà sufficiente - visto il dettato dell'art.35 della L.218/1995 - che venga presentata apposita istanza da parte di uno dei genitori con allegata documentazione rilasciata dal predetto Stato dalla quale risulti il riconoscimento già avvenuto ed il cognome spettante al minore a seguito di questo.

Cos'è:
Il riconoscimento è un atto mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione (di per sé insufficiente per creare un rapporto giuridico) in uno stato di filiazione (figlio riconosciuto) che è rilevante per il diritto.

Come fare

Modalità di Attivazione:
A domanda

Cosa serve

documenti di riconoscimento in corso di validità, copia integrale del figlio da riconoscere. Per i cittadini stranieri occorre apposita attestazione consolare.

Cosa si ottiene

Riconoscimento di figlio naturale minorenne

Tempi e scadenze

Immediato se contestuale alla dichiarazione di nascita.
Nei restanti casi 2 giorni dalla istanza per redazione dell’atto

Quanto costa

nessuno

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L'ufficio riceve su appuntamento

Piazzale Guglielmo Marconi,

42017 Novellara (RE)

Dove rivolgersi

Ufficio dello Stato Civile di nascita o di residenza del figlio da riconoscere.

Ulteriori informazioni

Riferimenti legislativi (Normativa):
- art. 250 e seg. del Codice Civile - artt. n. 42 e seg. del D.P.R. 396/2000 - Legge n. 219 del 2012 - D.Lgs. n.154/2013

Contatti

telefono: 0522655445 - 0522655437email: statocivile@comune.novellara.re.ittelefono - Solo per la reperibilità di POLIZIA MORTUARIA dalle 8.30 alle 12.30 del primo giorno festivo consecutivo: 3204211120

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Ultimo aggiornamento: 14-04-2023, 17:07