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Descrizione del procedimento:
L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche  l’istituto della Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.

Tali convenzioni possono essere stipulate anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

Cos'è:
E' un procedimento consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio - oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - tramite convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi.

A chi si rivolge

Chi può presentare

I coniugi tramite i loro avvocati

Accedere al servizio

Come si fa

Modalità di Attivazione:
A domanda

Come si richiede:
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto l'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
E' consigliabile a tale riguardo che la trasmissione venga effettuata mediante un'unica nota sottoscritta da entrambi gli avvocati, oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato conferisce mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.
La trasmissione può avvenire a mano, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (purché l'atto trasmesso sia firmato digitalmente).
Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo PEC e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Novellara: novellara@cert.provincia.re.it
E' possibile il verificarsi delle seguenti situazioni in caso di "accordo autorizzato":
- che la trasmissione avvenga via PEC da un solo avvocato ma che la nota di trasmissione venga sottoscritta da entrambi gli avvocati;
- che la trasmissione avvenga via PEC da un solo avvocato ma che all'interno della convenzione di negoziazione l'altro avvocato DELEGHI il collega alla trasmissione del documento;
- che venga consegnata al protocollo o trasmessa via posta raccomandata con lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi gli avvocati.

Dove rivolgersi

L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Novellara è competente a ricevere la convenzione se: - è il Comune presso il quale e' stato iscritto l'atto di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito civile - o religioso con effetti civili; - è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero o con rito religioso non concordatario.

Cosa serve

Requisiti Richiesti:
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
Ogni avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Documenti da presentare:
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni in copia autentica, deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi entro 10 giorni dall'autorizzazione/nulla osta del tribunale. Le convenzioni devono essere in copia autentica e complete delle certificazioni di cui all'art. 5, come recita l'art. 6 comma 3 del D.l. 132/2014. Superato il suddetto termine di 10 giorni il comune avvierà l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale inadempiente: le sanzioni previste ammontano da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, inoltre darà apposita comunicazione all'ufficio anagrafe del comune di residenza degli sposi per l'aggiornamento dello stato civile.

Tempi e scadenze

30 gg. dal ricevimento della convenzione di negoziazione con comunicazione entro 3 giorni dalla registrazione dell'atto, agli ufficiali d'anagrafe dei comuni di residenza.

Ulteriori informazioni

Riferimenti legislativi (Normativa):
Art. 6 D. l. 132/2014 D. Lgs. 322/89 Delibera G.C. 24/2015 L. 6 /2014 Circolare 19/2014 del Ministro dell'Interno Circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno Circolare n. 17/2015 prot. 875

Rapporti con Enti Esterni:
A seguito della trascrizione della convenzione e delle annotazioni, l’ufficiale di Stato Civile effettuerà le dovute comunicazioni all’autorità giudiziaria ed agli avvocati di parte.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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