Cos'è
Descrizione del procedimento:
L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l’istituto della Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.
Tali convenzioni possono essere stipulate anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
Cos'è:
E' un procedimento consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio - oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - tramite convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi.
Chi può presentare
I coniugi tramite i loro avvocati
Come si fa
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede:
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto l'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
E' consigliabile a tale riguardo che la trasmissione venga effettuata mediante un'unica nota sottoscritta da entrambi gli avvocati, oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato conferisce mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.
La trasmissione può avvenire a mano, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (purché l'atto trasmesso sia firmato digitalmente).
Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo PEC e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Novellara: novellara@cert.provincia.re.it
E' possibile il verificarsi delle seguenti situazioni in caso di "accordo autorizzato":
- che la trasmissione avvenga via PEC da un solo avvocato ma che la nota di trasmissione venga sottoscritta da entrambi gli avvocati;
- che la trasmissione avvenga via PEC da un solo avvocato ma che all'interno della convenzione di negoziazione l'altro avvocato DELEGHI il collega alla trasmissione del documento;
- che venga consegnata al protocollo o trasmessa via posta raccomandata con lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi gli avvocati.
Dove rivolgersi
L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Novellara è competente a ricevere la convenzione se: - è il Comune presso il quale e' stato iscritto l'atto di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito civile - o religioso con effetti civili; - è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero o con rito religioso non concordatario.
30 gg. dal ricevimento della convenzione di negoziazione con comunicazione entro 3 giorni dalla registrazione dell'atto, agli ufficiali d'anagrafe dei comuni di residenza.