A chi è rivolto
La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale (previo appuntamento) o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o inviato direttamente dalla pubblica autorità .
Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se contrari all'ordine pubblico.
In generale la trascrizione dell'atto può essere richiesta al comune ove l'interessato ha la residenza o a quello in cui risulta iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) o, in mancanza a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita o, se egli è nato e residente all'estero, a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.
Per le persone nate e residenti all'estero, nell'impossibilità di individuare il comune competente in base a tali criteri, il consolato italiano all'estero può anche invitare l'interessato a indicare un Comune a sua scelta.
Descrizione
Descrizione del procedimento:
Gli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza), formati all'estero, riguardanti i cittadini italiani o le relative dichiarazioni che li riguardano, rese secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali straniere competenti, devono essere inviate senza indugio, a cura della parte interessata, all'autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà per la loro trascrizione al comune italiano competente.
La trascrizione di tali atti può essere richiesta anche dai diretti interessati al comune competente presentando originale o copia conforme degli stessi debitamente legalizzata o apostillata (vedi tabella dei paesi esteri con i relativi adempimenti richiesti per la trascrizione).
Se l’atto perviene direttamente dall'autorità diplomatica o consolare italiana non occorrono altre formalità. Se la traduzione viene disposta da un traduttore certificato straniero, la sua firma deve essere legalizzata, fatta eccezione per i paesi che aderiscono a convenzioni internazionali (Bruxelles 1987, Vienna 1967).
La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari.
Cos'è:
E' la trascrizione nei registri dello stato civile di Novellara di atti formati al di fuori del territorio nazionale.
Come fare
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede:
con istanza verbale (su appuntamento) oppure con atto redatto per iscritto.
Cosa serve
- Documento valido di identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l'interessato o l'esercente la potestà in caso di minore.
- Originale o copia conforme dell'atto di cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
Cosa occorre: avere un interesse legittimo
Cosa si ottiene
Trascrizione atti.
Tempi e scadenze
60 giorni
Scadenza per il cittadino:
nessuna
Quanto costa
nessuno
Accedi al servizio
Dove rivolgersi
All'Ufficio dello Stato Civile
Ulteriori informazioni
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 396/2000 (dall'art. 12 all'art. 18) Circolare Ministero degli Interni n. 25/2011
Documenti
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 14-04-2023, 17:14