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Descrizione del procedimento:

Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera. Le trascrizioni di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2001. Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate sugli atti anagrafici mentre, sugli atti di stato civile formati all'estero e trascritti sui registri di stato civile non si possono riportare variazioni mediante apposizione di annotazioni. L'ufficiale di Stato Civile potrà, invece, se richiesto dall'interessato, procedere alla trascrizione dell'atto formato all'estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino secondo le norme colà vigenti. Tali istruzioni sono state impartite dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Consulta l'elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (per gli ultimi aggiornamenti, consulta il sito)

Cos'è:

È la trascrizione nei registri dello Stato Civile di Novellara di atti formati al di fuori del territorio nazionale. Ai sensi dell'attuale D. P. R. 396/2000, l'Ufficiale di Stato Civile prima della trascrizione valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, come ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico, l'età del genitore che riconosce il figlio, la sua volontà ad essere nominato, i riferimenti a genitori che non abbiano dato consenso. Per gli atti di matrimonio occorre il congiunto consenso dei coniugi.

Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 396/2000 (dall'art. 19) Circolare Ministero degli Interni n. 25/220101 ART.16, 24 LEGGE 218/1995, circolare Ministero Grazie e Giustiza 20.10.1982 n. 1/50

A chi si rivolge

La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale (previo appuntamento, escluso il sabato mattina), o con atto redatto in forma scritta trasmesso anche a mezzo posta o inviato direttamente dalla pubblica autorità.

Accedere al servizio

Come si fa

Modalità di Attivazione: A domanda

Come si richiede: Con istanza verbale (su appuntamento) oppure con atto redatto per iscritto

Dove rivolgersi

All'Ufficio di Stato Civile

Cosa serve

  • Documento valido d'identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l'interessato o l'esercente la potestà in caso di minore.
  • Originale o copia conforme dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana. Non è possibile trascrivere Addifavid, matrimoni poligami, atti di ripresa coniugale, matrimoni con solo rito religioso.

Cosa occorre: Avere un interesse legittimo

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

60 giorni

Scadenza per il cittadino: Nessuna

Allegati

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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