A chi è rivolto
La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità .
Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.
La sentenza o il provvedimento emesso da un organo giurisdizionale straniero deve riguardare un atto di nascita, matrimonio o morte iscritto, o trascritto dall'estero, nei registri dello stato Civile del Comune di Novellara.
Descrizione
Descrizione del procedimento:
Le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria straniera, relative allo stato civile, possono essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile dall'esame dei contenuti delle sentenze o di provvedimenti stranieri, procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e, in caso di esito positivo, provvede alla loro trascrizione nei registri. La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori, per le quali si invita a consultare l’apposita sezione dedicata. descrizione
Cos'è:
Adempimento previsto dal nostro ordinamento civile.
Come fare
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede:
Presentandosi direttamente al servizio.
Qualora i provvedimenti o sentenze siano trasmesse direttamente dai consolati all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione, questi vi provvede direttamente dopo aver eseguito i necessari accertamenti.
Cosa serve
- Documento di identità in corso di validità di colui che richiede la trascrizione che deve essere l'interessato o l'esercente la potestà in caso di minore.,
- Sentenza INTEGRALE originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziale straniera con attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, legalizzata/apostillata e tradotta ufficialmente.,Se la Sentenza è emessa da un paese UE deve essere accompagna anche dal certificato rilasciato in base all'art. 39 del regolamento CE 2201/2003.,
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi art.47 del DRP 445/2000 e s.m.i., personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla richiesta di trascrizione, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 e che "fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano né che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero". La dichiarazione non va autenticata ed è esente da diritti.,Se la Sentenza è stata emessa da un Paese UE occorre produrre anche il certificato rilasciato in base all'art. 39 del regolamento CE n. 2201/2003
Cosa si ottiene
Trascrizione di stato civile di sentenze e provvedimenti stranieri.
Tempi e scadenze
all'inizio della procedura, richiesta documenti agli altri comuni interessati entro i 60 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza.
Scadenza per il cittadino: nessuna
Risposta
Quanto costa
nessuno
Vincoli
IMPORTANTE:
Regola Generale:
gli atti devono e essere legalizzati o apostillati, a seconda del Paese di provenienza, inoltre devono essere tradotti in lingua italiana e la firma del traduttore deve essere legalizzata dal Consolato/Ambasciata se all’estero (se la traduzione è fatta in Italia deve essere asseverata dal Tribunale competente per territorio).
Regole particolari: Ci sono situazioni particolari, per cui e opportuno prendere contatti con l’ufficio o verificare l’esistenza di accordi bilaterali o multilaterali in essere.
Accedi al servizio
Dove rivolgersi
All'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Novellara, oppure al Consolato Italiano nelle cui circoscrizione è stata emessa la sentenza
Ulteriori informazioni
Riferimenti legislativi (Normativa):
Art. 65 D.P.R. n. 396 del 3.11.2000. Legge 15 febbraio 1989, n. 54 - "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace" Legge 31 maggio 1995, n. 218 (artt16,65 . 64-66) – Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri Regolamento (CE) n. 2201/03 del 27 novembre 2003 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
Rapporti con Enti Esterni:
Altri Comuni di nascita o residenza degli interessati, autorità consolari, Ministri di culto, Prefettura/Procura per le annotazioni, autorità giudiziaria.
Documenti
Link utili
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 14-04-2023, 17:14