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Il diritto di accesso ai documenti è il diritto dei cittadini (anche stranieri) di conoscere il contenuto dei documenti che li riguardano sia direttamente che indirettamente, per la tutela dei propri interessi. E’ condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti. La finalità dell’accesso previsto dalla legge istitutiva n. 241/1990 (e dalle successive modifiche ed integrazioni alla stessa) è quella di porre in grado i soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà partecipative, oppositive e/o difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso Documentale ai sensi della L. 241/1990 continua certamente a sussistere, parallelamente all’Accesso Civico Generalizzato e all’Accesso Civico (semplice) operando sulla base di norme e presupposti diversi. L’accesso ex legge 241/1990 “può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre “nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”. Si parla di accesso informale quando viene presentata una richiesta verbale. mentre si parla di accesso formale quando la richiesta viene effettuata in forma scritta anche per via telematica (art. 13 comma 5 del DP.R. n.184/2006). Per accesso si intende la presa visione dei documenti o la richiesta di copie in carta semplice o in copia autentica (previo rimborso spese e pagamento diritti di segreteria). Scarica il regolamento e la modulistica necessaria per la richiesta di accesso.

A chi si rivolge

Il procedimento di accesso deve essere effettuato con il rispetto dei termini previsti dal regolamento comunale, in caso questi siano inferiori a quelli di legge.
Per quanto riguarda l'accesso da parte degli amministratori i termini vanno concordati di volta in volta.
Nei mesi di luglio ed agosto i termini previsti dal presente regolamento possono essere prolungati fino al doppio di quelli ordinari, in relazione alla consistenza del personale presente nelle unità operative.
Il richiedente, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, devono avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ad uno o più documenti amministrativi di cui sussiste il diritto di prendere visione o di estrarre copia.

Accedere al servizio

Come si fa

Modalità di Attivazione:
A domanda

Come si richiede:
Da presentarsi direttamente al Responsabile del Settore che detiene gli atti oggetto dLa domanda può essere presentata all'Ufficio di Stato Civile nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì, giovedì dalle 8.30 alle 14
martedì dalle 9.30 alle 14 e dalle 17 alle 18.30; sabato dalle 8.30 alle 12

**ATTENZIONE: in occasione delle elezioni politiche 2018, gli orari di apertura subiranno variazioni. Per aggiornamenti consulta la sezione Uffici Comunali del sitoell'accesso.

Cosa serve

Avere un interesse diretto, concreto attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e correlata al documento al quale è richiesto l'accesso

Costi e vincoli

Costi

Costo della fotocopia o della marche da bollo e diritti di segreteria se viene richiesta una copia autentica dell’atto. Il pagamento puo' essere effettuato anticipatamente on-line o presso l'economato al ritiro dell'atto richiesto
Il diritto fisso si riscuote in aggiunta ai costi di riproduzione delle copie
Nessun diritto viene richiesto per gli atti non ancora archiviati.

Tempi e scadenze

Il procedimento deve concludersi in 30 giorni.
Nel caso che, per l'individuazione di quanto richiesto, si rendano necessari chiarimenti, specificazioni ed elementi integrativi, conseguenti ad errori, omissioni od imprecisioni nelle notizie fornite nella domanda di accesso, il responsabile del procedimento invia all'interessato, entro dieci giorni dalla richiesta dell'accesso, richiesta dettagliata a mezzo posta raccomandata A.R. o telefax, previa conferma della avvenuta ricezione, assegnandogli quindici giorni dal ricevimento per provvedere. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura ed archiviazione del procedimento.
I termini ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione al protocollo della corrispondenza o della trascrizione della richiesta verbale.

Ulteriori informazioni

Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 241/90 con successive modifiche e integrazioni; DPR 352/92 -solo art.8 DPR 186/2009 DPR 184/2006 Delibera di C.C. n. 26/2017

Rapporti con Enti Esterni:
Decorsi inutilmente i 30 giorni dalla richiesta, questa è da intendersi respinta. Il richiedente può presentare ricorso al T.A.R. o al Difensore Civico Regionale.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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