A chi è rivolto
Proprietari di immobili e terreni
Descrizione
IMU 2026
Il versamento della prima rata, con scadenza 16 giugno 2026, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2025.
Il versamento della rata dovuto a saldo, con scadenza 16/12/2026, è il conguaglio tra quanto versato in acconto ed il dovuto nell'anno 2026.
Per il dettaglio delle esenzioni consultare:
Come fare
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Cosa serve
Modulistica ed eventuale documentazione integrativa richiesta.
Cosa si ottiene
Pratica IMU online
Tempi e scadenze
IMU - Quando si paga?
L'imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell'imposta annua dovuta alle scadenze sotto riportate:
- La prima rata va versata entro il 16 giugno, pari al 50% sulle base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata, a conguaglio, va versata entro il 16 dicembre.
Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì).
La scadenza per la presentazione della denuncia 2025 è il 30 GIUGNO 2026
Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
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Ulteriori informazioni
IMU - Aliquote e detrazioni
Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2025.
Aliquota del 6 per mille
- ABITAZIONE PRINCIPALE classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Detrazione di 200,00 euro annui rapportati al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale e ripartiti in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano.
- ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Aliquota del 7,6 per mille
-FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. presentando, a pena decadenza del beneficio, l'apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo (sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti, sempre che non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti).
Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l’imposta è ridotta al 75%
Aliquota del 10,1 per mille:
- UNITA' IMMOBILIARI (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La base imponibile IMU è ridotta del 50%. Scarica il modulo (Word - 17,7 KB).
- ABITAZIONI E LORO PERTINENZE locati o in comodato registrato;
Aliquota del 10,6 per mille:
- IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CAT. "D" (con esclusione degli immobili di cat. D/10) - come da art. 1 comma 380 lett. f) Legge 228/2012 di cui:
- 7,60 per mille quale riserva dello stato;
- 3,00 per mille quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 comma 380 lett. g) Legge 228/2012)
-ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
- TERRENI AGRICOLI diversi dalle aree edificabili.
Sono ESENTI i terreni agricoli che:
- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
-AREE FABBRICABILI;
- TIPOLOGIE ABITATIVE e relative pertinenze (una per tipologia: C/6, C/7 e C/2) TENUTE A DISPOSIZIONE e/o vuote prive di contratto di locazione o comodato scritto.
Aliquota del 1 per mille:
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 750 della L. n. 160/2019.
Ai sensi dell'art.1 comma 751della L. 160/19 sono esenti:
- fabbricati costruiti e destinati dlal'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
Allegati
Modulistica
Contatti
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Ultimo aggiornamento: 20-05-2026, 09:00