Salta al contenuto

Cos’è la TARI?
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI.

La Tari è stata istituita con la legge 27/12/2013 n. 147 in sostituzione della Tares.

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per cosa è dovuta?

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES applicata nel 2013.

A chi si rivolge

Chi deve pagarla?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Accedere al servizio

Come si fa

Come si paga?
Il Comune invia ai contribuenti una comunicazione contenente i prospetti di calcolo della tassa dovuta e il modello F24 precompilato, il quale potrà essere pagato presso le banche o Poste. Non saranno più attive le domiciliazioni bancarie e/o postali, come evidenziato sull'avviso di pagamento.

Se il contribuente non paga alla scadenza?

In caso di mancato pagamento dell’F24 inviato, il Comune notifica un atto di sollecito, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta e  degli interessi. Se l’atto di sollecito non viene pagato entro 30 giorni dalla sua notifica, il Comune emette un atto di accertamento, applicando anche la sanzione, pari al 30% della tassa dovuta e non pagata.

La presentazione della dichiarazione

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

a.  ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;

b.  si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; 

c.  si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate; 

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Sono previste riduzioni o agevolazioni?
Il regolamento comunale prevede diverse agevolazioni e riduzioni, sia per l’utenza domestica che non domestica.

Consulta il Regolamento Tari e la Delibera n. 15 del 27/04/2022 di approvazione.

Sono in corso di definizione le modalità e la delibera delle riduzioni TARI per limiti di reddito e per alcune categorie di cittadini per l'anno 2022.

Tempi e scadenze

Quando si paga?
Il regolamento comunale prevede due scadenze:

30 settembre: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio - giugno;

31 marzo: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno precedente.

Allegati

Ulteriori informazioni

Puoi scaricare la Modulistica, compilarla ed inviarla secondo le modalità previste dal Regolamento Tari.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

Questa pagina ti è stata utile?