A chi è rivolto
Proprietari di immobili e cittadini interessati
Descrizione
TASI - Aliquote e detrazioni
(approvate con Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2018)
Aliquota del 1 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Aliquota del 2,5 per mille
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. A tale fattispecie non si applica l'IMU;
ESENTI:
- ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- FORZE DI POLIZIA
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
Restano vigenti tutte le ulteriori esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di TASI.
Come fare
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Cosa serve
Modulistica ed eventuale documentazione integrativa richiesta
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
TASI - Quando si paga?
L'imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell'imposta annua dovuta alle scadenze sotto riportate:
- La prima rata va versata entro il 16 giugno, pari al 50% sulle base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata, a conguaglio, va versata entro il 16 dicembre.
Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì). Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
La scadenza di presentazione della denuncia TASI 2018 è il 30 GIUGNO 2019
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Ultimo aggiornamento: 14-04-2023, 17:03
